Modulistica

IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI 76/2020 INTRODUCE L’OBBLIGO DI ACCETTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE ANCHE PER I PRIVATI


Il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, cosiddetto "Semplificazione", recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è stato convertito con modificazioni nella “LEGGE 11 settembre 2020, n. 120”, introducendo una modifica al DPR 445/200076/2020.

 

Il Decreto ha eliminato dall'art. 2 del DPR 445/2000 (Testo Unico della Documentazione Amministrativa) la facoltà a suo tempo accordata ai privati di accettare o meno le autocertificazioni con la formula " ai privati che vi consentono", rendendo di fatto obbligatorio per tutti, privati e aziende, accettare le dichiarazioni sostitutive e gli altri strumenti di semplificazione quando il cittadino/utente lo richieda.

 

Pertanto i privati SONO TENUTI ad accettare l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva.

 

Per consentire ai privati/aziende cui verrà presentata una autocertificazione (pensiamo a Banche, Poste, Assicurazioni, Studi professionali e altri) di poter verificare le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, questi potranno rivolgersi direttamente alle Pubbliche Amministrazioni competenti in merito ai singoli dati che, ai sensi dell'art. 71 comma 4 del DPR 445/2000, dovranno obbligatoriamente (e gratuitamente) rispondere alle richieste di verifica se corredate dal nulla osta del dichiarante, anche con mezzi telematici.

 

Il vantaggio per i cittadini è duplice, da un lato il non dover fare passaggi inutili presso gli uffici pubblici, in particolare in questo periodo di pandemia nel quale occorre anche prendere appuntamenti ed i tempi sono inevitabilmente dilatati e dall'altro risparmiare i costi dell'imposta di bollo e dei diritti ogni volta che un dato sia autocertificabile.

 

Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.

 

Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.

 

Oltre ad agevolare i cittadini, questa novità fornisce ai privati più garanzie, perché li mette nella condizione di effettuare gli accertamenti che ritengono necessari. A tal fine, i moduli per l’autocertificazione sono stati aggiornati con la dicitura in calce: “Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti.”

 

Viene meno quindi la necessità per il cittadino di richiedere certificati anagrafici, fermo restando che gli stessi possono comunque essere richiesti e prodotti (solo ai privati) ma prevedono il pagamento di marca da bollo da 16 euro.

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI COSA SI PUÒ AUTOCERTIFICARE (ART. 46 D.P.R. 445/2000)

 

Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti
• Data e il luogo di nascita;
• Residenza;
• Cittadinanza;
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
• Stato di famiglia;
• Esistenza in vita;
• Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
• Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
• Appartenenza a ordini professionali;
• Titolo di studio, esami sostenuti;
• Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
• Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
• Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
• Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
• Stato di disoccupazione;
• Qualità di pensionato e categoria di pensione;
• Qualità di studente;
• Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
• Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
• Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
• Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
• Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

 

SE IL DICHIARANTE E’ MINORE LA DICHIARAZIONE DOVRA’ ESSERE RESA DAL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’ O DAL TUTORE

CITTADINI STRANIERI

I CITTADINI STRANIERI POSSONO UTILIZZARE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE SECONDO LE SEGUENTI MODALITA’:

• CITTADINI DELLA COMUNITA’ EUROPEA: equiparati ai cittadini italiani
• CITTADINI EXTRACOMUNITARI regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
• CITTADINI EXTRACOMUNITARI in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l'Italia

 

COSA NON SI PUÒ AUTOCERTIFICARE:

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

 

Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

 

LA RESPONSABILITÀ DI CHI AUTOCERTIFICA

Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. Le amministrazioni effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle dichiarazioni autocertificate. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

 

Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

COME SI FA L'AUTOCERTIFICAZIONE (dichiarazione sostitutiva di certificazione) Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall'interessato, senza autentica della firma e bollo. E' possibile "certificare" i dati personali relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza mostrando semplicemente un documento di riconoscimento che verrà allegato in fotocopia alla dichiarazione sostitutiva.
Per documento di riconoscimento si intende:
• la carta di identità;
• il passaporto;
• la patente di guida;
• tutte le tessere di riconoscimento con la fotografia e il timbro rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

 

CHI DEVE ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE

• Tutte le Amministrazioni e gli Enti pubblici (Ministeri, Scuole, Università, Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie, Inps,...);
• Gestori di pubblici servizi (Enel, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, etc…)
• I privati (Banche, Assicurazioni, Notai, Avvocati, scuole private di ogni ordine e grado, etc.)
hanno l'obbligo di accettare le autocertificazioni.

 

Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e rischia di essere punito per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.

 

ARTICOLO 47 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all' articolo 38.
La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

 

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell' articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

 

Come si presenta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

 

Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi la firma non deve più essere autenticata. E' sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità.

 

Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più chiedere (ad esempio di essere erede, di essere proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all'originale della copia di un documento, etc.).

 

L'autentica della firma rimane per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, etc.) da parte di altre persone.

 

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

 

Moduli autocertificazione:

Link utili

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