Descrizione
Il regolamento approvato dal Consiglio comunale disciplina la possibilità di definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, secondo quanto consentito dalla normativa vigente.
La misura è finalizzata a:
- favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie dei contribuenti;
- incentivare l’emersione delle basi imponibili non dichiarate;
- ridurre il contenzioso tributario;
- incrementare la capacità di riscossione dell’Ente e ridurre lo stock dei residui attivi.
Ambito applicativo
La definizione agevolata si applica alle entrate tributarie e patrimoniali di competenza comunale, comprese quelle oggetto di accertamento esecutivo o di ingiunzione fiscale, nonché ai carichi affidati al concessionario della riscossione dell’Ente.
Sono espressamente escluse:
- le compartecipazioni a tributi erariali;
- le addizionali a tributi erariali;
- i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L’Ente ha affidato le attività di accertamento e riscossione delle entrate ai soggetti individuati ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/1997, nonché ai sensi dell’art. 1, comma 691 della Legge 147/2013, per i tributi di competenza, nel dettaglio alla Società Immedia SpA.
Le condizioni della definizione agevolata sono state verificate per garantire che le entrate previste siano realisticamente riscosse, assicurando un recupero efficace dei crediti senza compromettere la gestione ordinaria. Gli effetti finanziari sono stati stimati in modo prudenziale, considerando le somme oggetto di rateizzazione e le eventuali riduzioni previste dal regolamento.
I crediti oggetto di definizione agevolata (con esclusione di quelli patrimonializzati) sono integralmente ricompresi nella valutazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE). L’Ente presenta storicamente un tasso di accantonamento al FCDE superiore al 90% per le entrate tributarie oggetto della presente misura, a conferma dell’elevato grado di inesigibilità che caratterizza tali crediti. La definizione agevolata, operando su componenti del credito (sanzioni e interessi) già sostanzialmente svalutate ai fini contabili, non determina pertanto effetti peggiorativi sul risultato di amministrazione, bensì consente di consolidare incassi su quota capitale altrimenti a rischio di perdita definitiva.
In tale contesto è importante riepilogare innanzitutto la situazione dei provvedimenti emessi che rientrano nella definizione agevolata (importi riportati al lordo di sanzioni e interessi):
- Ruolo Coattivo TARI 2016-2018, affidato al concessionario della riscossione coattiva, di € 1.569.383,64;
- Ruolo Coattivo Canone Acqua, Fogna e Depurazione 2016-2019, affidato al concessionario della riscossione coattiva, di € 1.091.133,38;
- Ruolo Coattivo IMU 2017-2018, affidato al concessionario della riscossione coattiva, di € 2.751.039,64;
- Tosap e Pubblicità 2016-2019, affidato al concessionario della riscossione coattiva, di € 44.518,00;
- Accertamenti esecutivi TARI 2019-2020, emessi a dicembre 2024, per € 1.558.456,99;
- Accertamenti esecutivi TARI 2019-2024, emessi a dicembre 2025, per € 4.071.841,00;
- Accertamenti esecutivi IMU 2019-2020, emessi a dicembre 2024, per € 3.285.119,21;
- Accertamenti esecutivi IMU 2020-2024, emessi a dicembre 2025, per € 4.607.186,82;
- Accertamenti esecutivi Canone Acqua, Fogna e Depurazione 2020-2023, emessi negli anni 2024-2025, di € 643.242,85
Tutti i crediti tributari delle annualità precedenti, non ricompresi nel precedente elenco, sono stati inviati alla riscossione coattiva tramite Agenzia delle Entrate Riscossione pertanto non rientrano nella definizione agevolata.
Inoltre, possono essere oggetto di definizione agevolata, gli importi dovuti dai contribuenti e ancora da accertare, alla data del 31.12.2025.
Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
I soggetti interessati devono presentare istanza di adesione entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale e comunque non oltre il 30.06.2026.
Come fare
Hai a disposizione due modalità alternative per presentare la domanda di adesione.
- 🌎Online in Area riservata
- 📩Inviando la domanda (vedi allegati) all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.acate.rg.it
La domanda, redatta su modello predisposto dall'Ente, deve indicare analiticamente i debiti che si intendono definire, l'annualità e gli estremi degli atti notificati.
Per le annualità non ancora oggetto di accertamento (versamento spontaneo), il contribuente deve allegare la dichiarazione omessa o rettificativa.
Qualora non intenda avvalersi del pagamento in un’unica soluzione, in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
Pagamento
Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento. È ammesso il pagamento in un’unica soluzione o in forma rateale secondo i seguenti scaglioni:
- versamento unico: entro il 05.10.2026, per i contribuenti con carico debitorio complessivo minimo di €200,00;
- versamento nel numero massimo di 36 rate, con scadenza prima rata al 05.10.2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 05 di ciascun mese solare a decorrere dal 05.10.2026, per i contribuenti con carico debitorio complessivo da €201,00;
Tutti i pagamenti devono transitare attraverso il sistema PagoPA o possono essere effettuati tramite addebito diretto nel conto corrente (RID).
L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
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Ultimo aggiornamento: 20 aprile 2026, 09:25