bonus figlio

AVVISO PUBBLICO CONCERNENTE CRITERI  E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BONUS DI 1.000,00 EURO PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L. R. N. 10/2003 – ANNO 2016

 

  1. In applicazione dell’art. 6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 145.000,00, prevede l’assegnazione di un Bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio, da erogare attraverso i Comuni dell’isola, sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti.
  2. Al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del beneficio e distribuire equamente lo stesso per i nati nell’arco di tutto l’anno in corso, si procederà all’erogazione con due piani di riparto riguardanti i nati nei seguenti periodi: 1 gennaio-30 giugno 2016; 1 luglio-31 dicembre 2016. La ripartizione della dotazione del capitolo di spesa sarà effettuata in parti uguali per ciascun semestre, come sopra specificato. Ne deriva pertanto che gli ammessi al beneficio di che trattasi saranno complessivamente n. 145 su base regionale (€ 1.000,00 a beneficiario) divisi in due semestri.
  3. Per la redazione delle due graduatorie, si procederà secondo criteri di seguito elencati:
    1. Stima del parametro reddituale (ex D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159): i nuclei familiari con  minor reddito ISEE avranno priorità;
    2. stima del numero dei componenti del nucleo familiare: a parità del precedente requisito i nuclei con maggior numero di componenti avranno priorità;
    3. data di nascita dei soggetti per i quali sussiste il beneficio: a parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l’ordine cronologico delle nascite.
  4. Possono presentare domanda un genitore o, in caso di impedimento legale di quest’ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale in possesso dei seguenti requisiti:
    • cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;
    • residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o  dell’adozione; i soggetti in possesso del permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della  Regione Siciliana da almeno 12 mesi al momento del parto;
    • nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
    • indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00. Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
  5. L’istanza, redatta su apposito schema predisposto dall’assessorato secondo le forme  della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e segg. del D.P.R. 28. 12. 2000, n. 445, deve essere presentata al Comune di residenza del beneficiario entro il seguente termine perentorio:
    • per i bambini nati nel primo semestre, dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016, entro il 15.09.2016;
    • per i bambini nati nel secondo semestre, dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016,  come sotto specificato:
      • per i nati dal 01.07.2016 al 30.09.2016, entro il 15.10.2016;
      • per i nati dal 01.10.2016 al 31.12.2016, entro il 15.01.2017.

All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

  • fotocopia Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, ai sensi dell’art.38 del D.P.R.445/2000;
  • attestato indicatore  ISEE dell’intero nucleo familiare rilasciato dagli Uffici abilitati nell’anno 2016,  riferito ai redditi anno 2014, giusta nota dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche  Sociali e del Lavoro;
  • in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
  • copia dell’eventuale provvedimento di adozione.

La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell’ammissione al beneficio.