| Difensore Civico |
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Ad oggi non è stato nominato.
Il difensore civico è una figura di garanzia a tutela del consumatore, che ha il compito di accogliere i reclami non accolti in prima istanza dall'ufficio reclami del soggetto che eroga un servizio. È detto anche ombudsman, termine che deriva da un ufficio di garanzia costituzionale istituito in Svezia nel 1809 e letteralmente significa «uomo che funge da tramite». All’interno della dottrina giuridica l’istituto dell’ombudsman e la sua evoluzione sono ancora fonte di discussione. Se parte di essa ritiene che si possa parlare di difensore civico in senso proprio soltanto a partire dal XIX secolo, prendendo quindi come riferimento il primo ombudsman, quello nato in Svezia, esiste un’altra parte della dottrina che invece fa risalire questa particolare istituzione a tempi remoti. Il difensore civico nella storiaLa ricerca storica sull’esistenza di figure istituzionalmente preposte, nel passato, a vigilare sul buon andamento dell’attività amministrativa ed a tutelare le persone dagli abusi commessi dai funzionari pubblici, aiuta a comprendere meglio e ad inquadrare correttamente la figura del difensore civico per come emerge dalla normativa europea e statale in vigore. Lo studio della progressiva evoluzione storica dell’istituto evidenzia indubitabilmente che molte prerogative, riconosciute oggi all'ombudsman, sono sorprendentemente affini e talvolta identiche a quelle di figure istituite presso molte città dell’impero romano sin dai primi secoli dell’era cristiana. Secondo alcuni infatti, le prime figure pubbliche analoghe debbono essere riconosciute già nel III secolo d.C., con particolare riferimento sia agli έκδικτοι (ecdici) che ai σύνδικοι (syndici), funzionari collocati in uno spazio intermedio tra comunità locale e strutture periferiche dello Stato romano che esercitavano funzioni peculiari in gran parte molto simili a quelle attribuite attualmente all'ombudsman. Questa istituzione romana era nota comunemente con il nome di defensor civitatis ed essa continuò ad essere presente nella cultura del tempo sino allo scomparire di entrambi gli imperi d’occidente ed oriente (in alcuni casi la figura del defensor civitatis rimase ancora all’interno dell’amministrazione, si pensi agli ostrogotii, ma successivamente andò oscurandosi). La situazione attualeL’istituto in esame è risultato avere caratteristiche abbastanza variabili nei diversi stati. Anche per questo ha assunto diverse denominazioni nei vari stati, basti pensare al francese Mediateur o allo spagnolo Defensor de Pueblo. Ciò è spiegabile osservando che le diversità culturali e sociali all’interno dei diversi Stati influenzano direttamente l'ordinamento giuridico e le sue modifiche. In Italia si parla di ombudsman soprattutto in ambito bancario. La figura del difensore civico è prevista nella pubblica amministrazione già dall'art. 8 della legge 142/90 e dalle leggi 59 e 127 del 1997, le cosiddette leggi Bassanini, che in questo non hanno avuto ancora una realizzazione compiuta, anche se negli ultimi anni molti comuni la stanno costituendo. Detto questo è comunque utile sottolineare come il difensore civico sia diffuso (circa novanta Paesi) e, pur presentando caratteristiche marginalmente differenti, si configuri sostanzialmente sempre con le medesime finalità di garanzia e si prefigga sempre il compito di creare il "ponte" tra cittadino e Amministrazione. Siamo chiaramente di fronte alla tipica impostazione democratico-costituzionale, dove si cercano sempre sistemi di pesi e contrappesi al fine di assicurare una tutela adeguata. Nel caso specifico, poi, l’Amministrazione per lungo periodo è stata considerata come portatrice dell’interesse generale e per questo dotata di un potere e di un’autorità forte e difficilmente contestabile da parte del singolo. Semplificando, è molto più difficile per un individuo contestare un ente che rappresenta il bene comune senza cadere in una posizione, seppur assurda, di egoismo inaccettabile ed anzi censurabile. Di qui l’esigenza di modificare radicalmente il rapporto tra P.A. e cittadino, ponendo l’accento sul dialogo e l’interrelazione piuttosto che sul rapporto d’autorità. Ciò sia per evitare che i pubblici uffici abusino del potere loro conferito, sia per evitare che aumenti il distacco tra cittadino e istituzioni e manchi uno dei principi fondamentali dello stato di diritto, ossia il senso civico diffuso nel rispetto delle regole e della convivenza pacifica. Il fine è quello di riattivare i meccanismi di partecipazione attiva, sia sociale che politica, al fine di contribuire alla diffusione del diritto nella sua forma educativa, capace tra l’altro di fornire le basi per l’integrazione culturale in un mondo multietnico e globalizzato.
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